Biblioteca San Giorgio, Pistoia


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I verbi della San Giorgio.

 

Lo statuto

Statuto della Associazione di volontariato "Amici della San Giorgio"

 

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
L'associazione con denominazione AMICI DELLA SAN GIORGIO ODV, ove ODV sta per Organizzazione di Volontariato, da ora in avanti denominata in questo statuto associazione, è una organizzazione di volontariato ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, e del Codice Civile, con sede legale nel Comune di Pistoia e con durata illimitata.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
L'associazione è nata nel 2009 per far incontrare persone con saperi e passioni diversi in un progetto culturale comune. Gli associati supportano la Biblioteca San Giorgio di Pistoia nel gestire al meglio il rapporto con i lettori. L'Associazione è diventata una piccola comunità dove ognuno si sente protagonista e trova un senso nelle attività e nei percorsi condivisi. Promuove ed organizza eventi ed occasioni mirati alla diffusione della lettura, propone e sostiene numerose iniziative sia all'interno della biblioteca, che fuori.
L’associazione ha come scopo di promuovere l’uso della Biblioteca San Giorgio come via di accesso locale alla conoscenza, al pensiero, all’informazione e all’educazione permanente, nello spirito del “Manifesto Unesco per le biblioteche pubbliche”. L'associazione è democratica, fa propri i valori della biblioteca sociale, sostiene e promuove la lettura e la cultura incentivando e valorizzando i valori dei soci.  L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi dell’attività di interesse generale del Codice del Terzo settore di cui all’art. 5 lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
L'associazione, al fine di realizzare la suddetta attività, si propone di:
1. studiare e proporre iniziative e/o progetti atti a favorire il miglioramento complessivo della relazione tra biblioteca e cittadini e a conseguire un radicamento sempre più profondo della biblioteca nel territorio e anche in ambito extra-territoriale, istaurando e curando relazioni anche con altri soggetti;
2. collaborare attivamente alle iniziative e agli interventi che la biblioteca periodicamente mette in atto per monitorare, conoscere e valorizzare le specifiche esigenze degli utenti;
3. offrire supporto esterno per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità istituzionali della biblioteca valorizzando le competenze e le professionalità specifiche dei propri associati;
4. organizzare eventi, manifestazioni e altre iniziative volte a sostenere l'importanza della lettura e della Biblioteca San Giorgio come spazio pubblico in cui tale pratica si realizza;
5. sostenere il valore della Biblioteca San Giorgio come spazio di socialità consapevole e cittadinanza attiva;
6. attivare alleanze con altri soggetti, nell'intento di promuovere l'uso della biblioteca come laboratorio di produzione culturale e contenitore plurale di eventi e interventi culturali, e per la promozione della lettura in genere e delle buone pratiche di volontariato culturale;
7. promuovere nelle diverse sedi la conoscenza della biblioteca e dei suoi servizi, incentivandone l'uso anche attraverso visite guidate della stessa o attività anche presso altre biblioteche, o altre opportunità del genere;
8. promuovere inoltre l'organizzazione di convegni, seminari, lezioni e corsi a carattere culturale in collaborazione con enti e associazioni pubblici e privati aventi fini analoghi o complementari.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali in ottemperanza alla normativa vigente sulla privacy.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri associativi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci.
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Gli associati si impegnano a partecipare alle assemblee. 

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, esclusione, recesso o decadenza.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
La qualifica di associato si perde per decadenza automatica dopo il mancato pagamento della quota associativa per tre anni consecutivi. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Organi)
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l’Organo di controllo, ove nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore.
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7
(Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e che sono in regola con il pagamento della quota sociale stabilita.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, inviata almeno 7 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo o al recapito di posta elettronica risultante dal libro degli associati. La convocazione dell'assemblea, nei termini di cui sopra, può anche essere pubblicizzata attraverso i canali social e di informazione della Biblioteca San Giorgio di Pistoia e con affissione di avviso nei locali della stessa.
A discrezione del Consiglio Direttivo, l'assemblea potrà svolgersi anche in modalità remota. In tale caso, è previsto l’intervento all’Assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota, e sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del Bilancio di esercizio, eventualmente nella forma del Rendiconto per cassa, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il Bilancio di esercizio, eventualmente nella forma del Rendiconto per cassa, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
- approva l’eventuale Bilancio sociale, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore; - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri eventuali regolamenti;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 8
(Il Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- nominare e revocare le cariche al suo interno;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio, eventualmente nella forma del Rendiconto per cassa, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
- predisporre l’eventuale Bilancio sociale, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, incluso il Presidente, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sempre rieleggibili.
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
È previsto l’intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo, oltre che di persona, mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del Consigliere che partecipa e vota, e sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. 

ART. 9
(Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione
- nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio
- e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e degli altri organi associativi. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
I compiti di gestione ordinaria dell'associazione possono essere svolti da altri membri del Consiglio, in accordo col Presidente, in base ai ruoli decisi dal Consiglio stesso.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
(Organo di controllo)
L’Organo di controllo monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. Il componente dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)
Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo il caso in cui anche tale attività sia svolta quale attività strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice Terzo Settore.

ART. 15
(Bilancio di esercizio o Rendiconto per cassa)
L’associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Il bilancio, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore, può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)
L’associazione, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 14 del Codice del Terzo Settore, deve:
- redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale;
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi, rimborsi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo o ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 17
(Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri: libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta formale scritta al Consiglio Direttivo il quale comunque la esaudirà entro 60 giorni nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

ART. 18
(Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19
(Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

 

Statuto approvato il 20 novembre 2021

 

 

 

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