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Lo statuto


 

Articolo 1
E' costituita l'associazione di volontariato denominata "AMICI DELLA SAN GIORGIO", avente sede a Pistoia, in via S. Pertini snc, presso i locali della Biblioteca San Giorgio, con l'intento di promuovere l'uso della Biblioteca San Giorgio come via di accesso locale alla conoscenza, al pensiero, all'informazione e all'educazione permanente, nello spirito del "Manifesto Unesco per le biblioteche pubbliche".
L'Associazione non ha scopo di lucro.


Articolo 2
L'Associazione, grazie all'apporto volontario dei propri membri, si propone di:
- studiare e proporre iniziative e/o progetti atti a favorire il miglioramento complessivo della relazione tra biblioteca e cittadini e a conseguire un radicamento sempre più profondo della biblioteca nel territorio e in ambito extraterritoriale;
- collaborare attivamente alle iniziative e agli interventi che la biblioteca periodicamente mette in atto per monitorare, conoscere e valorizzare le specifiche esigenze degli utenti;
- offrire supporto esterno per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità istituzionali della biblioteca valorizzando le competenze e la professionalità specifiche dei propri membri;
- organizzare eventi, manifestazioni, raccolte fondi e altre iniziative volte a sostenere l'importanza della lettura e della San Giorgio come spazio pubblico in cui tale pratica si realizza;
- sostenere il valore della biblioteca San Giorgio come spazio di socialità consapevole e cittadinanza attiva, promuovendo azioni volte ad affermare il corretto uso degli arredi e dei complementi d'arredo, aiutando gli utenti, singoli e a gruppi, a maturare comportamenti rispettosi nei confronti degli altri utenti, del patrimonio bibliografico e degli spazi interni ed esterni alla struttura;
- attivare alleanze con altri soggetti, nell'intento di promuovere l'uso della biblioteca come laboratorio di produzione culturale e contenitore plurale di eventi e interventi culturali;
- promuovere nelle diverse sedi la conoscenza della biblioteca e dei suoi servizi, incentivandone l'uso anche attraverso l'organizzazione di visite guidate o altre opportunità.
- promuovere inoltre l'organizzazione di convegni, seminari, lezioni e corsi a carattere culturale in collaborazione con enti e associazioni pubblici e privati aventi fini analoghi o complementari;
Per raggiungere i propri obiettivi, l'Associazione disciplina e regola la propria organizzazione, in modo tale da permettere e favorire la massima adesione e partecipazione alle attività da essa programmate.
Per l'attuazione dei propri fini statutari, l'Associazione promuoverà le più ampie forme di collaborazione attraverso appositi accordi e convenzioni con enti pubblici e privati


Articolo 3
All'associazione può aderire qualsiasi persona, di cittadinanza italiana o straniera, che intenda perseguire gli scopi e le finalità di cui all'art. 2.
Coloro che condividono le finalità dell'associazione e intendono parteciparvi in qualità di associato devono presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.
I soci devono versare all'associazione, dal momento in cui ne entrano a far parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
La quota annuale deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno o contestualmente al momento dell'ammissione.
Gli associati godono dell'elettorato attivo e passivo.
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, decadenza o per revoca da parte del Consiglio Direttivo.
L'associato può essere escluso dall'associazione se contravviene alle disposizioni indicate nel presente statuto o in caso di mancato versamento della quota associativa entro i termini previsti dal Consiglio Direttivo.


Articolo 4
L'Associazione è costituita da:
Soci ordinari: le persone fisiche che corrispondono la quota associativa annuale ordinaria;
Soci sostenitori: persone fisiche e giuridiche che sostengono l'Associazione con una quota annua almeno tre volte superiore a quella ordinaria.
Le Associazioni, le Fondazioni, gli Enti pubblici e privati possono essere iscritti solo come soci sostenitori.


Articolo 5
Organi dell'associazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Tesoriere.
Tutte le cariche sono elettive e gratuite ed hanno la durata di tre anni. Le cariche sono rinnovabili per un secondo mandato.


Articolo 6
1) L'assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale
2) L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
3) L'assemblea ordinaria si riunisce su convocazione del presidente almeno una volta all'anno e qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati regolarmente iscritti e può deliberare in merito:
a) definizione dei programmi e degli indirizzi di massima dell'attività dell'associazione;
b) approvazione del bilancio preventivo e de bilancio consuntivo rispettivamente entro il 30 novembre e 30 aprile di ogni anno;
c) nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
d) nomina del presidente e il vice presidente;
e) nomina del Tesoriere;
f) approvazione dei regolamenti di attuazione dello Statuto;
g) questioni di ordine generale attinenti all'attività sociale;
h) su ogni altro argomento ad essa sottoposto dall'organo direttivo o dallo Statuto.
4) L'assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno una settimana mediante affissione presso la sede dell'Associazione (Biblioteca San Giorgio) e mediante invito inviato ai soci per posta ordinaria o elettronica.
5) L' assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei partecipanti e in seconda convocazione con qualunque numero dei presenti. Ogni socio può essere portatore al massimo di n. 1 delega. La delega vale solo per ogni singola seduta dell' assemblea.
6) L'assemblea straordinaria si riunisce su convocazione del presidente o qualora ne facciano richiesto almeno un quinto (1/5) degli associati regolarmente iscritti e può deliberare in merito:
a) alle modifiche statutarie;
b) allo scioglimento dell'associazione.
Per modificare lo statuto sarà necessario il voto favorevole della maggioranza degli associati in prima convocazione e la maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti in seconda convocazione.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole dei tre quarti (¾) degli associati;
7) Tutte le votazioni dovranno avvenire a voto palese.


Articolo7
Il Consiglio Direttivo è composto da n.6 (sei) membri eletti dall'Assemblea tra i soci nel suo seno, oltre che dal presidente che ne fa parte di diritto.
Il Consiglio direttivo:
1. ha competenza in merito alla piena attuazione delle finalità e degli scopi sociali di cui all'art. 2 del presente statuto;
2. cura l'attuazione dei programmi sulla base degli indirizzi forniti dall'assemblea;
3. provvede all'attività ordinaria dell'associazione;
4. delibera l'ammontare delle quote associative nonché sulla revoca della qualifica di associato;
5. predispone lo schema di bilancio da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione;
6. predispone i regolamenti statutari da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione;
7. delibera sugli atti di natura patrimoniale e finanziaria e su ogni altra questione di ordinaria amministrazione che rientri nelle sue competenze a termine di legge e/o dello Statuto.
Alle riunioni partecipano tutti i consiglieri in carica. La convocazione può essere inviata per via elettronica o per posta ordinaria almeno sette giorni prima della data della convocazione. Il Consiglio direttivo delibera con la maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura di un consigliere designato di volta in volta, e sottoscritto dal Presidente.

 

Articolo 8
1. Il Presidente dell'associazione:
a) rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi e in giudizio;
b) convoca e presiede le riunioni dell'assemblea;
c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo di cui è membro di diritto;
2. Ha piena facoltà di incassare somme per qualsiasi importo e rilasciare quietanza liberatoria, aprire conti correnti bancari e postali e operare su di essi.
3. Può delegare il potere di firma al vice presidente o ad altro membro del Consiglio Direttivo per singoli atti o per categorie di atti riguardanti l'attività gestionale interna nonché l'amministrazione economica e finanziaria.

 

Articolo 9
Il Tesoriere svolge le seguenti funzioni::
a) esamina il bilancio consuntivo e il conto preventivo redigendo apposita relazione scritta all'Assemblea da presentare all'atto dell'approvazione;
b) compie ogni verifica necessaria ad assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'associazione riferendone all'Assemblea;
c) esercita la vigilanza sull'amministrazione del patrimonio sociale e sull'osservanza delle leggi e del presente statuto;
d) esperisce controlli annuali sulla gestione contabile dandone relazione all'Assemblea.

 

Articolo 10
Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative il cui valore sarà determinato dal Consiglio Direttivo.
Inoltre concorrono alla formazione del patrimonio tutti i beni comunque acquisiti dall'associazione. A titolo meramente esemplificativo contributi e donazioni provenienti sia da enti pubblici che da soggetti privati, disposizioni e lasciti testamentari senza distinzioni di nazionalità o cittadinanza del disponente.
L'eventuale accettazione di disposizioni o lasciti testamentari che dovessero prevedere oneri per l'associazione dovrà essere subordinata ad una delibera di accettazione da parte dell'assemblea.
L'associazione può conseguire utili e/o avanzi di gestione ma non può in nessun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, degli stessi nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione medesima.


Articolo 11
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto alla Biblioteca San Giorgio di Pistoia.


Articolo 12
Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.

 

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